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Milano Radicalmente nuova

Milano Radicalmente nuova

Illegalità della raccolta firme: i precedenti

 

La violazione del principio di legalità nella formazione delle liste elettorali e dell’equo trattamento dei partiti politici
 

Nella primavera del 2004 i radicali hanno presentato all’OSCE la richiesta di monitoraggio dell’intero procedimento elettorale in Italia, denunciando in particolare le ampie irregolarità e le violazioni di legge che erano occorse in occasione delle elezioni regionali del 2000. Le denunce presentate dai radicali in tutti gli uffici giudiziari competenti in Italia, nell’immediatezza del presentarsi delle irregolarità, non avevano avuto esiti giudiziari in grado di riparare agli effetti politici che erano stati provocati dalla presenza illegittima di liste di candidati in quella competizione elettorale, o anche soltanto di prevenire il ripetersi delle irregolarità ed illegalità in successive competizioni elettorali
Il legislatore addirittura nel marzo 2004, anche a seguito di analoghe vicende di clamorose irregolarità e falsificazioni occorse in occasione della successiva competizione delle elezioni politiche del 2001, ha provveduto a derubricare da delitto a contravvenzione penale, punita con una semplice ammenda, l’irregolare autenticazione delle firme a sostegno delle liste. Questo ha comportato anche una riduzione tale dei termini di prescrizione (massimo 3 anni e mezzo) da rendere non solo prescritte le irregolarità passate, ma tali da impedire con assoluta certezza - dati i tempi medi dei procedimenti giudiziari italiani - di giungere ad una condanna definitiva anche nel caso di un procedimento iniziato nelle imminenze del voto riguardo a casi incontrovertibili di violazione delle leggi.

Le illegalità sanate commesse nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali nel 2000

Le elezioni del 16 aprile 2000 riguardarono il rinnovo dei consigli regionali nelle quindici regioni italiane a statuto ordinario. Circa 40.000.000 di cittadini italiani furono chiamati al voto. In quella stessa data fu abbinata anche l’elezione di un certo numero di consigli provinciali e comunali.
Il 27 marzo 2000, all’indomani della scadenza del termine per il deposito delle liste, fissato per le ore 12 del 18 marzo 2000, i radicali presentarono una denuncia in 83 procure della Repubblica italiane. Secondo il documento, in quella fase, vennero violate le norme fondamentali che regolavano e che regolano la materia, contenute nelle leggi 43 del 1995 e 108 del 1968.


Queste stesse prescrizioni di legge, nelle settimane precedenti, avevano imposto alla Lista Pannella-Bonino una eccezionale mobilitazione. Centinaia di tavoli erano stati allestiti in tutta Italia a partire dall’inizio del mese di febbraio, con le liste necessariamente chiuse e definite in ogni componente. Negli altri partiti le cose andarono diversamente. I giornali diedero conto di accordi siglati l’ultima notte prima della scadenza del termine, di candidati aggiunti o depennati letteralmente in extremis.
In Campania, per esempio, l’intesa sulla composizione della lista maggioritaria del centrosinistra capeggiata da Antonio Bassolino fu raggiunta e ufficializzata soltanto venerdì 17 marzo. L’Ansa regionale riportò la notizia alle 12,19, indicando l’elenco dei candidati nel listino. Rispetto a questo elenco, Il Mattino del 18 marzo segnalò la novità dell’esclusione dal listino di Federico Simoncelli, già vicepresidente vicario del Consiglio Regionale della Campania. L’accordo fu concluso nello stesso giorno in cui diverse liste consegnarono tutta la documentazione comprensiva di firme presso la Corte d’Appello di Napoli. In poche ore, dunque, il centrosinistra stampò i moduli e, in presenza degli autenticatori, raccolse le sottoscrizioni di migliaia di cittadini provvisti di documento di identità e di certificazione elettorale.


In Puglia, per fare un altro sempio, la lista di centrodestra fu chiusa a poche ore dal termine ultimo per il deposito. I giornali di sabato 18 marzo diedero conto dei cambiamenti in corsa avvenuti durante la notte, pubblicarono elenchi non ufficiali e talvolta discordanti. Il Quotidiano riportò l’esclusione di Vitangelo Dattoli e Ivano Leccisi. La Gazzetta del Mezzogiorno scrisse dei due colpi portati a termine nelle ultime ore dal candidato alla presidenza, Raffaele Fitto, reclutando l’avvocato Mario Carrieri ed il professore Luigi D’Ambrosio. Altri giornali pubblicarono la notizia che il Movimento Sociale-Fiamma Tricolore aveva ritirato la candidatura di Giuseppe Incardona alla presidenza, collegando le proprie liste a quella del candidato del centrodestra. Nulla di definitivo risultava per i Popolari, l’Udeur, il Ccd e Rinnovamento Italiano.


Circa un mese prima delle elezioni regionali del 2000, i radicali presentarono una denuncia in ottantatre procure italiane. Secondo il documento in quella fase furono violate le norme fondamentali che regolano il procedimento elettorale.

Cosa fece la magistratura

Nelle settimane precedenti le consultazioni del 16 aprile 2000, i radicali denunciarono il mancato rispetto delle norme di legge sulla presentazione delle liste dei principali schieramenti politici. Il 27 marzo 2000, all’indomani della scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali, fissato per le ore 12 del 18 marzo, presentarono una denuncia in ottantatre procure italiane.
I radicali chiesero di provvedere con urgenza, al fine di evitare distruzioni o dispersioni, all’immediato sequestro di tutta la documentazione depositata dai partiti che avevano presentato liste per concorrere alle elezioni regionali sia presso i Tribunali, competenti per le liste provinciali, sia presso le Corti d’Appello, competenti per le liste regionali.


L’iniziativa interessava la metà delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari italiani. Ciononostante i radicali, talvolta dopo anni dall’avvio delle indagini, ricevettero soltanto parziali notizie da trentasette procure, vale a dire da poco più di un terzo degli uffici interessati. Non si ebbe mai notizia, per esempio, di pubblici ministeri che avessero richiesto, e di gip che avessero accolto, la richiesta contestuale di sequestro probatorio della documentazione presentata dalle diverse forze politiche. Un pubblico ministero, invece, ne chiese ed ottenne l’archiviazione. D’altra parte, se ventisette procure chiesero ed ottenero l’archiviazione delle indagini, due ottennero il rinvio a giudizio di diversi indagati.


Un caso quantomeno singolare è quello della Procura della Repubblica di Roma. Nel 2001, circa un anno dopo la presentazione della denuncia, i pubblici ministeri romani cominciarono un’indagine, a carico di circa venti persone appartenenti ai diversi schieramenti politici, volta ad accertare la veridicità delle firme mediante l’interrogatorio di tutti i sottoscrittori, vale a dire 51000 cittadini, chiamati a riconoscere la loro firma e a descrivere le modalità con cui era stata raccolta.


Altre due procure, quella di Benevento e quella di Napoli, chiesero ed ottennero il rinvio a giudizio di molti imputati per i reati denunciati dai radicali. A Benevento furono rinviate a giudizio cinquantanove persone, per falso materiale su falso ideologico nell’ipotesi di firme autenticate e risultate false, per semplice falso ideologico nell’ipotesi di firme apposte in assenza dell’ufficiale autenticatore. Le contestazioni del pubblico ministero riguardarono un numero elevato di liste, per novecentocinquanta firme false e duemila firme raccolte in assenza di autenticatore. A Napoli, invece, furono rinviate a giudizio ottantaquattro persone, tra amministratori locali e nazionali di tutti gli schieramenti politici. Anche in questo caso, le liste coinvolte nel falso furono moltissime, e le contestazioni riguardarono seicentosessantesette firme false e trecentoquarantatre firme raccolte irregolarmente.

Cosa fece il Parlamento

Nel settembre del 2001, circa un anno e mezzo dopo il deposito delle denunce dei radicali, l’onorevole Giacomo Stucchi della Lega Nord presentò il disegno di legge numero 1619. Il testo, composto di tre articoli, esentava dalla raccolta delle firme praticamente ogni formazione politica presente nelle assemblee legislative da rinnovare, mantenendo invariati gli onerosi obblighi per le nuove forze politiche oppure per quelle che nella tornata elettorale precedente non avevano ottenuto voti espressi sufficienti per l’elezione di propri candidati.
Il progetto di legge da un lato aumentava le pene per coloro che compiono irregolarità o falsi relativamente ad atti inerenti alle operazioni elettorali, dall’altro prevedeva una sostanziale depenalizzazione per le irregolarità e i falsi nella fase della raccolta firme, sia per gli autenticatori, sia per i cittadini elettori che avessero sottoscritto più liste concorrenti.
Per gli autenticatori, ad esempio, si passava da una ipotesi di reato punibile con una pena da 1 a 6 anni di reclusione, prevista dalla legge vigente, ad un’ipotesi di ammenda da 500 a 2 mila euro. In seguito la Camera dei Deputati approvò lo stralcio dell’articolo 1.


Nell’impossibilità di votare l’intero provvedimento, per mancanza di un accordo all’interno della stessa maggioranza, la Camera dei Deputati, con il voto contrario dell’opposizione, salvo la Margherita, procedette alla depenalizzazione pura e semplice delle fattispecie relative alla raccolta firme, proprio quelle che erano state contestate dai magistrati agli esponenti politici, agli autenticatori e a coloro che, secondo le indagini disposte, avevano organizzato le raccolte irregolari.


Nel 2004 il Senato ha approvato la proposta di legge in via definitiva. Spiega Giuseppe Rossodivita, avvocato e membro della direzione di Radicali Italiani: «Con la legge numero 61 reati gravi di falso ideologico connesso all’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali sono stati tutti derubricati da delitti in contravvenzioni. Dunque con termini prescrizionali molto più brevi e, anche laddove questi termini sono stati interrotti con richieste di rinvio a giudizio, con termini che oggi, nel 2005, sono sicuramente prescritti».


Ebbene, approvata la predetta legge, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara e i giudici dei tribunali di Firenze e di Roma, hanno sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione della sua legittimità costituzionale: sottoponendo alla sola pena dell’ammenda le falsità in autenticazioni delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, la nuova legge finiva infatti col generare una evidente disparità tra il trattamento sanzionatorio delle falsità di cui sopra con quello, molto più incisivo, previsto dagli artt. 476 e 479 del c.p. per il falso in atti fidefacenti della medesima efficacia, di tal che non si capisce perché condotte del tutto sovrapponibili e omogenee tra loro quali quelle del pubblico ufficiale che commette il delitto di falso in autenticazione di firme (art. 479 c.p.) e quella di chi falsa l’autenticazione delle sottoscrizioni di cittadini apposte in calce alle liste di elettori o di candidati debbano essere sottoposte ad un trattamento sanzionatorio così differente (nel primo caso, pena da uno a sei anni; nel secondo, semplice ammenda da 500 a 200 euro).


La predetta incongruenza nel sistema sanzionatorio delle falsità in atti risulta irragionevole se solo si pensa al fatto che la falsa formazione di liste di elettori o di candidati “risulta gravemente lesiva dei diritti elettorali di ogni cittadino, incidendo sulle operazioni di voto in modo persino maggiore rispetto alla falsificazione di altri atti”, visto che consente la partecipazione alla competizione di un partito o di un candidato non presentato dal numero minimo di elettori prescritto dalla legge, alterando così la votazione. Pertanto, sempre secondo i giudici remittenti, sarebbe assurdo punire con la sola ammenda un comportamento con siffatta rilevanza pubblica a fronte della reclusione in carcere prevista per la semplice falsificazione di una firma apposta su di un contratto privato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 394 del 2006 ha fatto proprie le osservazioni dei predetti giudici, con ciò dichiarando illegittima la legge 61/2004.

La vicenda delle irregolarità nella raccolta delle firme del 2005

Una ulteriore riprova di quanto sostenuto la si è avuta in occasione delle competizione elettorale delle elezioni regionali del 2005. I radicali con molti mesi di anticipo sul voto avevano provveduto a diffondere nuovamente in tutte le Procure Generali della Repubblica il dossier relativo a quanto accaduto in occasione delle elezioni regionali del 2000, e a proporre alle forze politiche specifichi interventi legislativi atti ad impedire il ripetersi delle irregolarità delle consultazione precedenti. Ogni proposta è però caduta nel vuoto, e così ancora prima del voto è stato dato ampio conto sulla stampa nazionale e locale di vaste, clamorose e innegabili irregolarità nelle firme presentate a sostegno delle candidature di due liste in particolare, Alternativa sociale e Consumatori per Ghigo, che si presentavano per la prima volta alla consultazione elettorale; malgrado tutto questo, e malgrado i ricorsi presentati dagli avversari con la documentazione mai smentita comprovante i falsi5, le liste in questione sono state ammesse al voto.


In un editoriale sul Corriere della Sera intitolato “Avevano ragione i radicali” il notista politico Paolo Franchi commenta così la vicenda il 2 aprile 2005: «una democrazia è pur sempre una democrazia, e le elezioni ne rappresentano il momento più alto e significativo: proprio per questo, sono organizzate secondo delle regole precise, sin dal momento della presentazione delle liste. E le norme in questione, perché il gioco sia pulito e credibile, andrebbero rispettate. Da tutti. La sensazione diffusa (se ne sono fatti interpreti, a ragione, i radicali, invocando indagini a tappeto) è però che rispettarle sia un optional; con il rischio evidente che la regolarità delle competizioni elettorali finisca con l’essere considerata non una certezza ma, ben che vada, una convenzione. Non è necessario essere dei moralisti per prendere atto che così non va. Le regole possono, e in certi casi debbono, essere cambiate. Ma, finché ci sono, vanno rispettate. Alla lettera. E in tutte le regioni d’ Italia».


Sulla vicenda interviene anche il settimanale britannico The Economist con un articolo intitolato “Le elezioni regionali italiane” in cui scrive: «La campagna ha mostrato non solo un’allarmante indifferenza nei confronti della legge da parte di entrambi gli schieramenti, ma anche un sistema giudiziario che quasi provoca sdegno - viziato da una legislazione inapplicabile, disonestà legulèica e una indistinta separazione tra il giudiziario e l’esecutivo».6

Quanto alle iniziative giudiziarie intraprese contro i responsabili, in un’agenzia Ansa del 2 dicembre 2007 si legge: «Commettere irregolarità nella raccolta firme per le candidature alle elezioni non vuol dire macchiarsi del reato di falso. È il senso della sentenza con la quale il GUP Silvia Bersano Begey ha prosciolto a Torino ventidue persone, tra cui politici di centrodestra e di centrosinistra, in relazione alle regionali del 2005. Il processo riguardava le sottoscrizioni fasulle o irregolari raccolte per presentare le liste Consumatori per Ghigo e Alternativa sociale con Mussolini».


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